Collegio dei consultori
Tra i membri del Consiglio presbiterale, il vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti, almeno sei e non più di dodici, che per il periodo di cinque anni comporranno Il Collegio dei consultori.
A questo collegio spettano compiti stabiliti dal diritto; tuttavia, quando scadono questi cinque anni, il Collegio continua a svolgere i propri compiti fino alla costituzione del nuovo Collegio (can. 502, §1).
Il vescovo diocesano è a capo del Collegio dei consiglieri, e quando la sede vescovile è impedita o vacante, viene sostituito dal sacerdote che nel Collegio dei consiglieri è il più anziano di ordinazione (can. 502, §2).
A questo collegio spettano compiti stabiliti dal diritto; tuttavia, quando scadono questi cinque anni, il Collegio continua a svolgere i propri compiti fino alla costituzione del nuovo Collegio (can. 502, §1).
Il vescovo diocesano è a capo del Collegio dei consiglieri, e quando la sede vescovile è impedita o vacante, viene sostituito dal sacerdote che nel Collegio dei consiglieri è il più anziano di ordinazione (can. 502, §2).